In data 05 maggio 2023 è stato pubblicato in G.U. il D.L. n. 48. Di seguito le principali novità in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela contro gli infortuni (Art. 14):
- Il Medico Competente deve richiedere, al momento della prima visita medica, la documentazione relativa alla precedente esperienza lavorativa e tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità":
- in caso di nuove assunzioni, è importate che il Datore di Lavoro, a supporto del Medico Competente, comunichi al lavoratore di procurarsi la documentazione pregressa e lo invii a visita con la cartella sanitaria precedente.
- in caso di nuove assunzioni, è importate che il Datore di Lavoro, a supporto del Medico Competente, comunichi al lavoratore di procurarsi la documentazione pregressa e lo invii a visita con la cartella sanitaria precedente.
- Il Datore di Lavoro non deve più nominare un professionista sostituto in caso di assenza temporanea del Medico Competente aziendale:
- in caso di impedimenti, il Medico Competente aziendale comunica al datore di lavoro il nominativo di un sostituto per l'adempimento degli obblighi di legge.
- in caso di impedimenti, il Medico Competente aziendale comunica al datore di lavoro il nominativo di un sostituto per l'adempimento degli obblighi di legge.
- Vige l’obbligo di nominare il medico competente qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008:
- il Datore di Lavoro ha l’obbligo di nomina il Medico Competente in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, non solo nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
- il Datore di Lavoro ha l’obbligo di nomina il Medico Competente in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, non solo nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
- Relativamente agli obblighi in capo al Datore di Lavoro inerente all’uso delle attrezzature di lavoro:
- il Datore di Lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui al D.Lgs. 81/08, art. 71, comma 7, deve provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico.
Il nostro Servizio Clienti è disponibile per fornirLe tutte le informazioni relative agli obblighi introdotti dal presente Decreto.
Leggi il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
Pubblicato il 30 maggio 2023